PIANIFICAZIONE AZIENDALE
IL BUSINESS PLAN
MASTER BUDGET
E CONTROLLO OPERATIVO
BILANCIO
LO STATO DELL'ARTE
BILANCIO
CIVILISTICO E
BILANCIO
RICLASSIFICATO
IL BILANCIO PREVISIONALE
BILANCIO
LO STATO DELL'ARTE
1.0 Obiettivi informativi del bilancio

2.0 Principi per la redazione del bilancio

3.0 Stato Patrimoniale

4.0 Conto economico

5.0 Nota integrativa

6.0 Relazione di gestione

7.0 Rendiconto finanziario

8.0 Relazione del collegio sindacale

9.0 Relazione della società di certificazione

10. Provate a rispondere a queste domande


1.0 Obiettivi informativi del bilancio
A partire dalla legge 127 del 1991 anche il Italia è cambiato lo schema di redazione del bilancio delle società, con l’introduzione di una veste più semplice che facilità la lettura del bilancio stesso.

Il bilancio è il documento principe di qualsiasi società con il quale essa informa terze parti quali: soci, finanziatori, fornitori, clienti, dipendenti, P.A., circa lo stato di salute economico — finanziario della stessa impresa.

Appare evidente che, se la principale finalità del bilancio risulta essere quella di informare tutti coloro che, a vario titolo, intrattengono relazioni con la società stessa, al fine di poter valutare la solidità dell’impresa e tutelarsi, il bilancio deve, per garantire la tutela dei soggetti sopra individuati, essere redatto non solo in modo chiaro ma anche secondo principi che permettano di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico e finanziaria della società.

A questo proposito le società devono applicare alla contabilità generale alcuni principi fondamentali. La contabilità generale rappresenta il database da cui si attingono le fonti informative per la redazione del bilancio.

Una prima considerazione sulla bontà del bilancio deriva pertanto dalle modalità con cui le imprese hanno progettato ed alimentano quotidianamente la contabilità generale. Una contabilità generale chiara, precisa, aggiornata, favorisce la redazione di un altrettanto chiaro, preciso bilancio; al contrario una contabilità generale "pasticciona" non aiuta l’impresa nella redazione di un bilancio chiaro e preciso.

Abbiano finora parlato del bilancio come documento informativo, vediamo di seguito quali informazioni fornisce il bilancio.

Informare soggetti esterni alla gestione della società circa lo stato di salute economico — finanziario della stessa, significa fornire dati su tre fronti:

  • capacità dell’impresa di produrre reddito,
  • capacità dell’impresa di garantire il rispetto degli obblighi che essa ha assunto verso debitori,
  • capacità dell’impresa di sostenere lo sviluppo dell’impresa.

Il primo fronte, capacità dell’impresa di produrre reddito, significa verificare se l’impresa nel corso dell’esercizio ha sostenuto ricavi inferiori (superiori) ai costi; nel primo caso (ricavi superiori ai costi) si ottiene un reddito positivo meglio noto come utile d’esercizio, nel secondo caso (ricavi inferiori ai costi) si avrà un reddito negativo ovvero una perdita d’esercizio. Il conto economico è la parte del bilancio in cui è meglio evidenziata la capacità di produrre reddito; infatti il conto economico riporta tutti i ricavi e i costi che hanno trovato origine nel corso dell’esercizio esaminato.

Il secondo fronte, capacità dell’impresa di garantire il rispetto degli obblighi che essa ha assunto verso debitori, significa verificare se la società dispone di risorse finanziarie in grado di coprire gli impegni che essa ha assunto con terze parti quali: i fornitori, i dipendenti, le banche…Le informazioni di questa parte si ottengono soprattutto dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario; il primo mette bene in evidenza l’ammontare, la composizione e le scadenze dei debiti assunti, mentre il secondo (rendiconto finanziario) esprime la dinamica finanziaria realizzata dall’impresa nel corso dell’esercizio.

Infine il terzo fronte, rappresentato dalla capacità dell’impresa di sostenere lo sviluppo. In questo caso si tratta di comprendere se l’impresa sarà in grado di finanziare lo sviluppo delle proprie attività, per garantirsi una costante crescita. Le informazioni di questa parte si ottengono incrociando dati estratti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario.

Più in particolare questa parte richiede la preparazione di un business plan utile per la verifica del perseguimento degli obiettivi espressi in termini di crescita delle attività dell’impresa.


2.0 Principi per la redazione del bilancio
Ogni anno, al termine dell’esercizio, ciascuna società é tenuta a redigere il bilancio relativo all’esercizio appena terminato. Tradizionalmente l’esercizio inizia l’1 gennaio e si conclude il 31 dicembre, tuttavia le imprese possono assumere differenti date di inizio e di chiusura dell’esercizio in funzione delle caratteristiche delle rispettive attività.

Il bilancio viene predisposto dagli amministratori e lo presentano all’assemblea dei soci la quale è chiamata ad approvarlo come ad approvare la destinazione dell’utile. I sindaci controllano il progetto di bilancio attraverso un apposito documento da essi redatto e denominato Relazione del collegio sindacale.

Il bilancio è il documento principe di qualsiasi società con il quale essa informa terze parti quali: soci, finanziatori, fornitori, clienti, dipendenti, P.A…, circa lo stato di salute economico — finanziario della stessa impresa.

Appare evidente che, se la principale finalità del bilancio risulta essere quella di informare tutti coloro che, a vario titolo, intrattengono relazioni con la società stessa, al fine di poter valutare la solidità dell’impresa e tutelarsi, il bilancio deve, per garantire la tutela dei soggetti sopra individuati, essere redatto non solo in modo chiaro ma anche secondo principi che permettano di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico e finanziaria della società.

I principi più significativi sui quali si devono uniformare le imprese nella redazione del bilancio sono:

  • il principio di competenza,
  • il principio di continuità,
  • il principio della prudenza,
  • il costo come criterio base,
  • la neutralità.

Il principio di competenza significa che sono comprese nel bilancio tutte le operazioni che hanno avuto origine, dal punto di vista economico, nel corso dell’esercizio e non in quello in cui si concretizza il pagamento o l’incasso. Il principio di competenza si contrappone al principio di cassa, secondo il quale invece sono prese in esame i movimenti di cassa (flussi di pagamento e di incasso) realizzati nell’esercizio, indipendentemente dal periodo di manifestazione economica. Per chiarire la differenza tra i due principi è utile usare un esempio.

Secondo il principio di competenza l’investimento di 100 milioni realizzato nell’anno x sarà iscritto nello stato patrimoniale per l’intero importo tra le immobilizzazioni materiali, mentre a conto economico sarà riportato, tra gli ammortamenti, la quota di competenza che, secondo le aliquote fiscali, può variare dal 3%, per gli immobili al 25% per autoveicoli.

Il principio della continuità segnala la necessità che i principi contabili adottati nella redazione del bilancio, permangano inalterati nel tempo per favorire la comparabilità dei bilanci e per la corretta determinazione dei risultati d’esercizio tra anni diversi.

Il principio della prudenza significa che è bene non pensare di vendere la pelle dell’orso prima di averlo cacciato. Si tratta in altri termini di non indicare profitti attesi ma non ancora realizzati, mentre devono essere riportate le perdite ancorché presunte e probabile ma non ancora verificate.

Il costo è assunto come criterio base della valorizzazione delle voci di bilancio. Questo principio si collega con quello della prudenza e con quello della continuità di gestione.

La neutralità significa che il bilancio deve essere fondato su principi imparziali e non su valutazioni che siano in linea con gli interessi di alcuni dei soggetti che concorrono alla formazione del bilancio.


3.0 Stato Patrimoniale
Lo stato patrimoniale è il documento che fornisce informazioni sulla situazione patrimoniale di una impresa, ovvero sull’insieme dei beni, materiali, immateriali, finanziari, di proprietà della società, nonché sulle fonti di finanziamento degli stessi. Esso è costituito da due sezioni, la prima denominata Attivo e comprende le voci relative all’insieme dei beni su cui la società vanta un diritto di proprietà, la seconda Passivo che invece include le voci che indicano come l’impresa ha finanziato l’acquisizione di tali beni su cui vanta un diritto di proprietà. Le forme di finanziamento sono riconducibili, in prima approssimazione a due macro — grandezze:
  • fonti proprie,
  • fonti di terzi.

Le fonti proprie comprendono tutte le modalità con cui i soci finanziano direttamente l’impresa e pertanto sono riconducibili al Patrimonio netto che, a sua volta, comprende il capitale sociale, le riserve legali, sovrapprezzo azioni ed altre.

Le fonti di terzi riguardano invece i debiti che l’impresa ha contratto con terze parti e che dovrà restituire nel tempo secondo modalità concordate con i debitori. Le fonti di terzi riguardano soprattutto i debiti verso le banche, i debiti verso i fornitori ed il fondo TFR.

Una caratteristica delle fonti di terzi è rappresentata dal costo che l’impresa sostiene per ottenere tali risorse, ad eccezione del TFR il cui costo è piuttosto contenuto. E’ vero che le fonti proprie non sono da considerarsi gratuite, visto che l’impresa deve garantire un incremento del valore patrimoniale della società e, almeno nelle impresa con un azionariato composto anche da semplici finanziatori (spesso gli azionisti sono direttamente coinvolti nella gestione dell’impresa), deve offrire un rendimento rappresentato dai dividendi. Questi ultimi costituiscono una parte dell’utile netto, ovvero dopo aver pagato le tasse, e distribuito agli azionisti in ragione delle quote di azioni detenute da ciascun azionista.

Lo stato patrimoniale comprende un elenco dettagliato ancorché non esaustivo di voci riclassificate per grado crescente di liquidità. Significa che per quanto riguarda l’attivo si parte dagli investimenti che si caratterizzano per un lungo ciclo prima di generare liquidità, per terminare con la cassa e i conti correnti bancari che rappresentano la liquidità aziendale.

Inoltre tutte le poste dell’attivo sono indicate al netto delle poste di rettifica; ciò significa che le immobilizzazioni sono riportate già al netto del relativo fondo, contrariamente al passato, quando il fondo di ammortamento era una voce del passivo dello stato patrimoniale.

Voci al netto dei fondi di rettifica significa minori difficoltà in sede di riclassificazione del bilancio.

Il passivo dello stato patrimoniale è costituito dal Patrimonio netto, dai fondi e dai debiti con scadenze protratte nel tempo, per concludere con debiti a breve termine, ovvero quelli che hanno per contratto scadenza entro i diciotto mesi a partire dalla data di erogazione.

La comprensione dello stato patrimoniale è fattibile se si dispone della nota integrativa, documento che spiega soprattutto i criteri contabili utilizzati nella redazione del bilancio e la composizione delle principali voci.


4.0 Conto economico
Il conto economico è quella componente del bilancio in cui si ottengono le informazioni sui ricavi, sui costi e sul risultato conseguito nell’esercizio.

Nella gestione corrente di una impresa, come nella stessa fase di previsione, il conto economico è il documento maggiormente prodotto.

Infatti il budget è costruito, in generale, seguendo lo schema del conto economico, escludendo le importanti informazioni di natura finanziaria ottenibili dall’impiego dello stato patrimoniale ed in particolare dalla variazione infrannuale delle poste dello stato patrimoniale.

La maggiore novità introdotta con la nuova legge sulla redazione dei bilanci, riguarda la realizzazione del conto economico: infatti questi passa dalla antica forma a "sezioni contrapposte" a quella più moderna e di maggiore facilità di lettura costituita dalla soluzione "scalare".

Il conto economico "scalare" permette di sottrarre e/o aggiungere al fatturato costi e proventi di diversa natura per ottenere immediatamente l’utile o la perdita d’esercizio.

Altra importante novità introdotta dalla legge consiste nella determinazione già nel conto economico del reddito operativo: infatti il conto economico è suddiviso in cinque grandi classi (valore della produzione, costo della produzione, proventi/oneri della gestione finanziaria……….) di cui le prime due (valore e costo della produzione) comprendono ricavi e costi tipici della gestione operativa. La differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione, riportato nel conto economico, è riconducibile al reddito operativo.

La comprensione del conto economico è fattibile se si dispone della nota integrativa, documento che spiega soprattutto i criteri contabili utilizzati nella redazione del bilancio e la composizione delle principali voci.

E’ bene ricordare che il conto economico costruito secondo gli schemi introdotti dalla nuova normativa, non permette di controllare l’andamento gestionale; infatti per quest’ultima variabile è necessario ripartire i costi ed i ricavi per centri di responsabilità, come suggerisce il controllo di gestione.

Nel conto economico i costi ed i ricavi sono per natura e non per destinazione; in altri termini i costi sono accorpati in quanto riguardano lo stesso fattore produttivo indipendentemente dall’utilizzo. Per esempio il costo del lavoro è unico nel conto economico e non è ripartito tra costo del lavoro del personale di vendita piuttosto di produzione.


5.0 Nota integrativa
La comprensione di un bilancio non è completa se i dati numerici riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono illustrati e precisati tramite una apposita relazione detta Nota integrativa.

Il bilancio di ogni società è costituito da tre parti tra di loro inscindibili, si tratta:

  • dello stato patrimoniale,
  • del conto economico,
  • della nota integrativa.

Con il termine bilancio si fa riferimento a tutti e tre i documenti; un bilancio è completo quando comprende tutti i documenti.

Il contenuto della nota integrativa è molto ampio, infatti è previsto, secondo quanto impone il codice civile, che siano trattati i seguenti 18 punti:

  • i criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio;
  • la composizione ed i movimenti intercorsi nell’esercizio delle immobilizzazioni, ovvero l’ammontare degli investimenti nonché i nuovi investimenti e i disinvestimenti;
  • gli oneri pluriennali, ovvero il valore di eventuali marchi, brevetti, ricerche di mercato..;
  • i movimenti di altre poste patrimoniali;
  • le partecipazioni in imprese distinte secondo la quota di possesso (controllate se si dispone della maggioranza delle azioni, collegate se la quota è di minoranza);
  • le scadenze dei crediti e dei debiti nonché delle garanzie concesse;
  • i ratei ed i risconti attivi e passivi;
  • gli oneri finanziari capitalizzati;
  • gli impegni ed i conti d’ordine. Si tratta di impegni e garanzie rilasciate a favore di terzi ancora attive alla data di chiusura del bilancio;
  • i ricavi possibilmente distinti per linee di attività;
  • i proventi vari da partecipazione;
  • gli interessi passivi e gli oneri finanziari;
  • i proventi e gli oneri straordinari;
  • le rettifiche di valore e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme fiscali;
  • il numero dei dipendenti a fine esercizio, e/o come media dell’esercizio, suddiviso per categoria professionale (dirigenti, impiegati, operai..)
  • il compenso agli amministratori ed ai sindaci;
  • il capitale sociale indicando il numero di azioni ed eventualmente l’assetto proprietario;
  • le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili.


6.0 Relazione di gestione
Questo documento informa il lettore del bilancio sull’andamento della gestione relativo all’esercizio appena terminato. La relazione di gestione, a differenza degli altri documenti che costituiscono il bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) non ha uno schema rigido da seguire. Infatti il codice civile non indica nulla di specifico circa la modalità con cui deve essere redatta la relazione di gestione.

Ogni società può redigere la relazione in maniera differente.

La relazione di gestione contiene le informazioni più significative sulle attività svolte dalla società, si tratta di informare il lettore del bilancio dei risultati soprattutto commerciali conseguiti nel corso dell’esercizio.

E’ lasciata alla discrezionalità del consiglio di amministrazione la profondità di dettaglio da riportare nella relazione. Si trovano relazioni che forniscono interessanti dati sulla ripartizione del fatturato tra le diverse linee di prodotto, tra le vendite realizzate in Italia e quelle effettuate sui mercati esteri. Le vendite espresse sia in valore sia in quantità….

E’ richiesto agli amministratori delle società di indicare anche i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione per l’anno successivo a quello del bilancio.


7.0 Rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario rappresenta un’altra importante novità all’interno dello schema di redazione del bilancio. La presenza del rendiconto finanziario non risulta obbligatoria per tutte le società, salvo per quelle quotate alla Borsa dei Valori. Si tratta di qualche centinaio di casi.

Il rendiconto finanziario completa l’informazione sull’impresa in quanto offre una rappresentazione della dinamica dei flussi finanziari. Infatti pone a confronto le variazioni intervenute negli impieghi e nelle fonti del capitale circolante e in quello di funzionamento (investimenti, disinvestimenti, nuovi debiti, restituzione di debiti…).

Nel rendiconto finanziario si ritrova il cash flow, determinato come somma algebrica di tre voci: utile netto, ammortamenti ed accantonamenti al TFR.

Si consiglia la lettura del rendiconto finanziario in quanto permette di comprendere lo stato di salute finanziario di una impresa. Per esempio dà importanti informazioni sulla capacità della società di incassare quanto ha venduto. Troppe volte si pone l’attenzione al solo fatturato mentre è altrettanto importante valutare la dinamica finanziaria della gestione corrente rappresentata dalla variazione dei crediti verso clienti e dalla variazione del magazzino.


8.0 Relazione del collegio sindacale
A tutela di ogni interessato alle informazioni economico — finanziarie di una società, la legge ha previsto sistemi di controllo indipendenti sulla redazione dei bilanci.

Per le imprese costituite in forma di società di capitale (SpA, Srl), in accomandita per azioni, di cooperative a responsabilità limitata, il codice civile richiede la nomina del collegio sindacale.

I compiti assegnati al collegio sindacale riguardano il controllo e la vigilanza sull’amministrazione della società, in senso ampio, come anche il controllo della contabilità generale e del bilancio.

Allegato al bilancio si trova la relazione del collegio sindacale, documento con il quale i sindaci (ossia i membri del collegio sindacale) riferiscono:

  • sui risultati dell’esercizio,
  • sulla tenuta della contabilità,
  • sui criteri di valutazione delle poste di bilancio, con particolare riguardo alle voci "critiche" quali: immobilizzazioni sia materiali sia finanziarie, magazzino, crediti,
  • sulla proposta di destinazione dell’utile.

La relazione del collegio sindacale deve esprime un parere (favorevole o non favorevole) sulla approvazione del bilancio e sulla destinazione dell’utile netto, come formulato dal consiglio di amministrazione.

Sono rari i casi in cui i sindaci abbiano espresso parere non favorevole sulla approvazione del bilancio. E’ da notare che la nomina dei membri del collegio sindacale è effettuata dall’assemblea dei soci su segnalazione del consiglio di amministrazione; si tratta di una procedura che non assicura una totale indipendenza ed autonomia di giudizio dell’organo di controllo. Il collegio sindacale si trova infatti a dover controllare l’operato del proprio "cliente".

La dottrina societaria sta da tempo riflettendo sui possibili limiti di un sistema di controllo incentrato su professionisti nominati da chi dovrebbe essere a sua volta controllato.

Il parlamento in questi mesi sta discutendo la riforma dei sistemi di controllo delle imprese ed è prevista una modifica del ruolo del collegio sindacale anche per la presenza, già in parecchie società, di un altro organo di controllo con compiti analoghi rappresentato dalla società di revisione.


9.0 Relazione della società di certificazione
La relazione della società di certificazione riguarda l’attività di controllo effettuata da un organismo estraneo alla gestione dell’impresa, e finalizzata a valutare il corretto utilizzo di principi contabili nella redazione del bilancio.

Non ci si può aspettare dai revisori un imprimatur sulla veridicità del bilancio quanto la corretta applicazione dei principi contabili utilizzati a livello internazionale.

Il ruolo dei revisori è in parte un doppione di quello del collegio sindacale; a tal proposito è in discussione al parlamento una proposta di modifica delle azioni di corporate governance delle società con l’attribuzione di particolari compiti ai sindaci ed ai revisori.


10. Provate a rispondere a queste domande
  1. Quale è l’obiettivo principale del Bilancio ?

     

  2. Quali informazioni fornisce il Bilancio ?

     

  3. Quali sono i principi significativi per la redazione del Bilancio ?

     

  4. Quali sono le differenze tra Attivo e Passivo dello Stato Patrimoniale ?

     

  5. Come vengono classficate le forme di finanziamento ?



           

            WelcomeUlixnetCreditsRegistrazioneContattaci

            WebmasterPartnerPoint Of PresenceConsulenza e formazione